Regione Lazio
Linee di indirizzo
per il servizio di assistenza specialistica negli istituti scolastici e formativi del secondo ciclo
Destinatari del progetto di assistenza specialistica
Sono destinatari del progetto di assistenza specialistica gli studenti con disabilità certificata e in obbligo formativo che frequentano le istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo di istruzione, presenti sul territorio di riferimento.
La persona con disabilità è chi presenta un handicap fisico e/o psichico, stabilizzato o progressivo, che è causa di difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione e tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione.
La persona con disabilità ha diritto alle prestazioni stabilite in suo favore in relazione alla natura e alla consistenza dell’handicap, alla capacità complessiva individuale residua e alla efficacia delle terapie riabilitative.
Qualora l’handicap singolo o plurimo abbia ridotto l’autonomia personale correlata all’età in modo da rendere necessario un intervento permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume valore di gravità (Rif. Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 art. 3 commi 1-2-3).
Gli accertamenti relativi all’handicap, alle difficoltà, alla necessità dell’intervento assistenziale e alla capacità complessiva individuale residua sono effettuati sulla base di quanto disposto dalla normativa vigente (Rif. L. 104 del 5 Febbraio 1992 art. 4 e D.P.C.M. 23/02/06, n. 185, art. 2, Circolari della Regione Lazio n. 212522/2014 e n.12557/2015).
In coerenza con la C.M. 51/14, si ricorda che gli alunni con disabilità ultra diciottenni, in obbligo formativo e che devono iscriversi al primo anno di scuola superiore presso i corsi serali per gli adulti, godono di tutti i diritti previsti per gli alunni con disabilità frequentanti le scuole superiori del mattino e dunque anche dell’assistenza specialistica.
In merito agli alunni con disabilità ultra diciottenni che hanno già frequentato interamente un corso di istruzione secondaria superiore sia pure di diversa tipologia e siano in possesso del correlato titolo di studio terminato, si fa capo al Parere del Consiglio di Stato del 25 Ottobre del 2006, in cui si chiarisce che l'obbligo dello Stato di erogare i servizi di provvidenza per l’integrazione scolastica si esaurisce al conseguimento del primo titolo.
La Regione Lazio eroga finanziamenti alle istituzioni scolastiche e formative del secondo ciclo per l’assistenza specialistica rivolta a tutte le tipologie di disabilità e per l’assistenza alla comunicazione/tiflodidatta rivolta alle disabilità sensoriali.
L'assistente specialistico, l'assistente alla comunicazione per studenti sordi o ipoacusici e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione, ovvero attivare un processo di integrazione per l'alunno e per la scuola.
Nei casi di studenti del secondo ciclo di istruzione con pluridisabilità, in cui è compresa quella sensoriale, non può essere fatta richiesta di entrambi i servizi.
E’ destinatario del servizio di assistenza specialistica lo studente per il quale la scuola, in accordo con la famiglia e su indicazione dei servizi sanitari, ha scelto l’intervento specialistico come più opportuno e rispondente ai bisogni della persona e del contesto, rispetto all’intervento di un tiflodidatta o di un’assistente alla comunicazione.
Fermo restando il rispetto della normativa in merito al diritto allo studio e all’integrazione scolastica, la presenza di una condizione di disabilità certificata non giustifica da sé la richiesta del servizio. La scelta dell’attivazione del servizio e dei relativi destinatari del progetto, dovrà essere fatta considerando l’effettiva utilità per ciascun caso di fruire dell’assistenza specialistica. Tale scelta verrà effettuata dalla scuola entro un lavoro di gruppo che vede nel GLH d’Istituto e nei singoli GLHO i momenti istituzionali privilegiati di attuazione.
Si ricorda che non possono essere diretti destinatari del progetto di assistenza specialistica gli studenti con disturbi specifici di apprendimento, per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla legge n. 170/2010 e gli studenti con bisogni educativi speciali che non presentano una certificazione di handicap ai sensi della legge n. 104/92.